Capo 1 - I COMPITI DELLA REGIONE
Art. 06 - Il piano di indirizzo
territoriale
1. Il piano di indirizzo
territoriale (P.I.T.) è l’atto di programmazione con il
quale la Regione, in conformità con le indicazioni del
programma regionale di sviluppo di cui all’art. 4 della
L.R. 9 giugno 1992, n. 26, stabilisce gli orientamenti
per la identificazione dei sistemi territoriali,
indirizza a fini di coordinamento la programmazione e la
pianificazione degli enti locali, e definisce gli
obiettivi operativi della propria politica territoriale.
2. Il P.I.T. contiene:
a) prescrizioni di carattere
generale sull’uso e la tutela delle risorse essenziali
del territorio, mediante:
- la individuazione dei sistemi
territoriali in base ai caratteri ambientali, con
particolare riferimento ai bacini idrografici,
economici, sociali e culturali, definendo i criteri di
utilizzazione delle risorse essenziali, la dotazione
infrastrutturale e dei servizi;
- la identificazione dei sistemi
urbani, rurali e montani e le condizioni per rafforzare
gli effetti di complementarietà e di integrazione tra le
varie parti di essi, al fine di migliorarne la
funzionalità complessiva nel rispetto delle qualità
ambientali;
- la distribuzione delle
funzioni e l’organizzazione del sistema di mobilità nel
territorio regionale diretti ad integrare le condizioni
di vita, di lavoro e di mobilità dei cittadini con
l’organizzazione sul territorio delle attrezzature e dei
servizi garantendone accessibilità e fruibilità (5).
- la individuazione delle azioni
per la salvaguardia delle risorse essenziali, la difesa
del suolo, la prevenzione e la difesa dall’inquinamento
e la prevenzione delle calamità naturali, con
particolare riferimento ai bacini idrografici;
b) prescrizioni concernenti
ambiti territoriali, in funzione della localizzazione
di:
- aeroporti;
- porti;
- interporti;
- autostrade e itinerari
stradali d’interesse regionale;
- ferrovie e impianti ferroviari
d’interesse regionale;
- sedi universitarie;
- sedi ospedaliere;
- parchi regionali;
- impianti tecnologici di
interesse regionale;
- altri interventi sul
territorio di interesse unitario, riconosciuti come tali
dalla legge;
- aree industriali ed aree
ecologicamente attrezzate. (32);
- stabilimenti a rischio di
incidenti rilevanti. (45)
c) prescrizioni localizzative
indicate da piani regionali di settore;
d) prescrizioni in ordine alla
pianificazione urbanistico-territoriale con specifica
considerazione dei valori paesistici ai sensi della
legge 8 agosto 1985, n. 431;
e) il termine entro il quale la
provincia è tenuta ad adeguare il Piano Territoriale di
Coordinamento di cui all’art. 16;
f) il termine ultimo entro il
quale le previsioni degli strumenti urbanistici comunali
debbono adeguarsi alle prescrizioni del P.I.T. nel caso
previsto dall’art. 11, quarto comma.
Art. 07 - Formazione e
approvazione del P.I.T. - Modifica all’art. 6 della L.R.
9 giugno 1992, n. 26
1. La Giunta regionale, ai fini
della formazione del P.I.T., elabora un documento
preliminare sui contenuti del P.I.T. e lo trasmette al
Consiglio regionale, alle Province e ai Comuni
interessati anche ai fini dell’art. 3, secondo comma.
2. Ogni Provincia, per un esame
congiunto del documento, convoca una conferenza di
programmazione, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 9
giugno 1992, n. 26, chiamando a parteciparvi i Comuni,
le Comunità montane e gli altri enti locali del proprio
territorio. Alle conferenze è invitata altresì la Giunta
regionale.
3. Entro 120 giorni dalla
trasmissione di cui al primo comma, il Consiglio
regionale, d’intesa con la Giunta, convoca una
conferenza di programmazione conclusiva, con la
partecipazione delle Province.
4. Le Province espongono in tale
occasione le loro osservazioni e proposte e riferiscono
in merito a quelle formulate dagli enti locali
partecipanti alle precedenti conferenze.
5. Degli esiti della conferenza
è redatto apposito verbale, nel quale sono elencate le
osservazioni e proposte finali delle Province.
6. Il P.I.T. è approvato,
sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all’art.
15, con deliberazione del Consiglio regionale, su
proposta della Giunta, e diventa esecutivo con la
pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
7. La deliberazione motiva
espressamente circa le decisioni assunte in merito alle
osservazioni e proposte verbalizzate ai sensi del quinto
comma.
8. Le procedure di cui ai commi
precedenti si osservano anche nei casi di variante del
P.I.T. Le modifiche e integrazioni al P.I.T. di
interesse riferito a limitati ambiti territoriali
possono tuttavia essere disposte a seguito di conferenze
cui partecipino solo le amministrazioni interessate.
9. Le prescrizioni di carattere
territoriale contenute nei piani regionali di settore,
se non previste dal P.I.T. o da esso difformi, sono
adottate contestualmente alla variante al medesimo e
diventano efficaci a seguito dell’approvazione della
variante stessa.
10. Il P.I.T. è sottoposto a
verifica da parte del Consiglio regionale ogni tre anni.
11. I commi 2 e 3 dell’art. 6
della L.R. 9 giugno 1992, n. 26, sono soppressi e
sostituiti dal seguente: "2. Le prescrizioni di
carattere territoriale contenute in atti di
programmazione regionale, attuativi del Prs, ove già non
previste nel piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) di
cui alla presente legge regionale, recante "Norme per il
governo del territorio", o difformi da esso, sono
adottate contestualmente alla variante al medesimo e
acquistano efficacia subordinatamente all’approvazione
della variante stessa".
Art. 08 - Verifica di
compatibilità
1. Le prescrizioni di carattere
territoriale degli atti regionali di programmazione
settoriale sono preventivamente sottoposte, al fine di
assicurare il massimo coordinamento delle politiche
territoriali, ad una verifica tecnica di compatibilità
relativamente all’uso delle risorse essenziali del
territorio, con esplicito riferimento agli effetti sulle
risorse naturali.
2. La verifica è effettuata dal
nucleo tecnico di valutazione di cui all’art. 14.
3. Dell’esito delle verifiche è
dato espressamente atto nel provvedimento di
approvazione dello strumento di programmazione
settoriale, ovvero nel provvedimento di approvazione di
sue varianti o aggiornamenti.
4. Gli atti regionali di
programmazione di cui al primo comma devono essere
integrati, ai fini della verifica di cui al presente
articolo, da uno specifico elaborato nel quale siano
evidenziate le risorse territoriali di cui si prevede
l’utilizzazione, i relativi tempi e modalità, le risorse
essenziali del territorio comunque interessate dalle
azioni di trasformazione, i parametri per la verifica
degli effetti.
5. Ogni atto o provvedimento
regionale, o a partecipazione regionale, cui la legge
riconosca effetti in ordine all’uso delle risorse
essenziali del territorio deve essere previamente
sottoposto alla verifica di cui al presente articolo.
Art. 09 - Efficacia del P.I.T.
1. Alle prescrizioni del P.I.T.
si conformano i piani territoriali di coordinamento
delle Province, di cui all’art. 16.
Art. 10 - Potere sostitutivo
della Regione
1. Qualora i comuni non
conformino, entro i termini stabiliti dal P.T.C. o dal
P.I.T. nel caso previsto dall’art. 11, quarto comma, i
propri strumenti urbanistici vigenti alle prescrizioni
del Piano Territoriale di Coordinamento, la Giunta
regionale trasmette idonea segnalazione al Comitato
regionale di Controllo, il quale provvede ai sensi degli
artt. 45 e 46 della L.R. 7 luglio 1992, n. 31. Analoga
segnalazione può essere fatta dalla Provincia
direttamente al comitato regionale di controllo o alla
Giunta regionale.
Art. 11 - Misure di salvaguardia
1. Dalla pubblicazione del
P.I.T. si applicano le misure di salvaguardia di cui
alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive
modificazioni.
2. Sono nulli gli atti assunti
in violazione delle misure di cui al primo comma.
3. Le disposizioni di
salvaguardia si applicano a decorrere dalla data della
loro pubblicazione nel bollettino ufficiale della
Regione e sono immediatamente comunicate alle Province e
ai Comuni interessati. Le misure di salvaguardia
decadono con l’adeguamento degli strumenti urbanistici
comunali, a seguito dell’approvazione del piano
strutturale di cui all’art. 24, alle prescrizioni del
P.I.T. o delle sue varianti e comunque decorsi cinque
anni dalla loro entrata in vigore.
4. In caso di inerzia della
provincia oltre il termine stabilito dal P.I.T., le
prescrizioni del P.I.T. o delle sue varianti acquistano
l’efficacia del Piano Territoriale di Coordinamento
ovvero prevalgono su di esso, anche agli effetti della
decorrenza dei termini per l’adeguamento degli strumenti
urbanistici comunali alle previsioni del Piano
Territoriale di Coordinamento.
Art. 12 - Misure cautelari
1. La Giunta regionale può
approvare in via eccezionale particolari disposizioni
cautelari, di durata non superiore a dodici mesi, con i
contenuti e gli effetti di cui all’art. 11, in occasione
di calamità naturali o nei casi in cui la legge
attribuisca alla Regione poteri straordinari connessi a
situazioni di necessità e di urgenza.
Art. 13 - Istruzioni tecniche
1. La Giunta regionale approva
le istruzioni tecniche che debbono essere osservate
nella redazione degli atti di programmazione e di
pianificazione territoriale, nonché dei regolamenti
edilizi di cui all’art. 35, di competenza degli enti
locali.
2. Le istruzioni, anche ai fini
di cui agli artt. 3 e 4, disciplinano in particolare i
criteri e le modalità tecniche:
a) per il rilevamento, l’analisi
e la restituzione dello stato delle risorse
territoriali;
b) per la valutazione e la
verifica degli atti di cui al primo comma;
c) per il perseguimento, nei
regolamenti edilizi, delle finalità della presente legge
nella scelta dei materiali e delle tecnologie edilizie
con particolare riferimento ai valori paesaggistici e
ambientali.
3. Le istruzioni stabiliscono
inoltre gli elaborati che formano o accompagnano gli
atti di programmazione e pianificazione suddetti, nonché
le relative modalità di elaborazione tecnica e
metodologica.
Art. 14 - Nucleo tecnico di
valutazione
1. È costituito con
deliberazione della Giunta regionale un nucleo tecnico
di valutazione, composto da dirigenti delle competenti
strutture dell’amministrazione regionale.
2. Il nucleo è coordinato, su
designazione della Giunta, da uno dei dirigenti che ne
fanno parte.
3. Il nucleo è organo consultivo
della Giunta ed è obbligatoriamente sentito per le
verifiche di cui all’art. 8 e per le valutazioni di
impatto territoriale di cui all’art. 4, settimo comma,
della L.R. 9 giugno 1992, n. 26.
4. Sono invitati a partecipare
alle riunioni del nucleo i dirigenti delle Province da
esse designati, nei casi di pareri e valutazioni
inerenti atti di interesse territoriale della Provincia.
Art. 15 - Comitato
Tecnico-scientifico
1. È costituito, quale organo
consultivo del Consiglio e della Giunta regionale, un
Comitato tecnico-scientifico composto da 8 membri,
nominati dal Consiglio regionale con criterio
interdisciplinare, e presieduto da un componente della
Giunta regionale dalla stessa designato.
2. Il Comitato si pronuncia
obbligatoriamente sul P.I.T. e sui suoi aggiornamenti e
varianti, nonché, ogni qualvolta il Consiglio o la
Giunta ne facciano richiesta, sui principali
provvedimenti inerenti le materie della presente legge.
3. Con apposito regolamento, da
adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, il Consiglio regionale individua le aree
culturali e professionali al fine di garantire il
carattere interdisciplinare del Comitato, nonché i
criteri di designazione dei componenti. Il regolamento
detta altresì i termini per la prima nomina e le norme
per il funzionamento del Comitato.
4. Ai componenti del Comitato è
dovuto, per ogni giornata di seduta, un gettone di
presenza di Lire 100.000 (centomila) lorde.
5. Ai componenti che non
risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro
nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni
giornata di seduta, oltre il gettone di presenza, il
trattamento di missione previsto per i dirigenti
regionali di più elevata qualifica.
6. Ai componenti che, per
ragioni attinenti il loro mandato e diverse dalla
partecipazione alle sedute del Comitato, si recano in
località diverse da quelle di residenza, è dovuto il
trattamento di missione previsto per i dirigenti
regionali di più elevata qualifica.
7. I membri del Comitato durano
in carica cinque anni e possono essere rinnovati per una
sola volta consecutiva.
Capo 2 - I COMPITI DELLE
PROVINCE
Art. 16 - Il piano territoriale
di coordinamento
1. Il piano territoriale di
coordinamento (P.T.C.) è l’atto di programmazione con il
quale la Provincia esercita, nel governo del territorio,
un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo
tra le politiche territoriali della Regione e la
pianificazione urbanistica comunale.
2. Con riferimento al territorio
provinciale, in conformità alle prescrizioni del P.I.T.
e ferme restando le competenze dei comuni e degli
enti-parco istituiti nel territorio provinciale, il
P.T.C.:
a) definisce i principi sull’uso
e la tutela delle risorse del territorio;
b) indica e coordina gli
obiettivi da perseguire nel governo del territorio e le
conseguenti azioni di trasformazione e di tutela;
c) stabilisce puntuali criteri
per la localizzazione sul territorio degli interventi di
competenza provinciale, nonché, ove necessario, e in
applicazione delle prescrizioni della programmazione
regionale, per la localizzazione sul territorio degli
interventi di competenza regionale, ai sensi dell’art.
6, secondo comma, lett. b);
c1) formula indirizzi in ordine
al perseguimento delle finalità indicate nell’art. 5,
comma 5bis, e nell’art. 6, secondo comma, terzo alinea
(6);
d) ha valore di piano
urbanistico-territoriale, con specifica considerazione
dei valori paesistici, di cui alla legge 8 agosto 1985,
n. 431.
3. Il P.T.C. stabilisce inoltre
criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità
tra le varie forme e modalità di utilizzazione delle
risorse essenziali del territorio.
4. Il P.T.C. contiene:
a) il quadro conoscitivo delle
risorse essenziali del territorio e il loro grado di
vulnerabilità e di riproducibilità in riferimento ai
sistemi ambientali locali indicando, con particolare
riferimento ai bacini idrografici, le relative
condizioni d’uso, anche ai fini delle valutazioni di cui
all’art. 32;
b) prescrizioni
sull’articolazione e le linee di evoluzione dei sistemi
territoriali, urbani, rurali e montani;
c) prescrizioni, criteri ed
ambiti localizzativi in funzione delle dotazioni dei
sistemi infrastrutturali e dei servizi di interesse
sovracomunale, nonché della funzionalità degli stessi in
riferimento ai sistemi territoriali ed alle possibilità
di una loro trasformazione;
d) prescrizioni concernenti la
specificazione dei criteri e degli ambiti territoriali
in funzione della localizzazione degli interventi sul
territorio d’interesse unitario regionale, di cui
all’art. 6, secondo comma, lett. b);
e) prescrizioni localizzative
indicate da piani provinciali di settore;
f) le opportune salvaguardie ai
sensi dell’art. 21.
5. Le prescrizioni del P.T.C.,
di cui ai precedenti commi, costituiscono, unitamente
alle leggi, il riferimento esclusivo per la formazione e
l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali,
salvo quanto previsto dall’art. 11, quarto comma.
6. Ai fini di cui al quinto
comma, nel P.T.C. sono riportati, nei limiti in cui
incidano sulle risorse del territorio provinciale, anche
le intese di cui all’art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977
n. 616, come modificato con D.P.R. 18 aprile 1994, n.
383, gli accordi di programma e quant’altro, ai sensi
delle vigenti disposizioni, ed esclusi gli strumenti
urbanistici comunali, produca diretti effetti sull’uso e
la tutela delle risorse del territorio provinciale.
7. Qualora la Provincia non
adempia alle disposizioni del sesto comma, si applica il
quarto comma dell’art. 11.
8. La Provincia con l’atto di
approvazione del P.T.C. assegna i termini per
l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle
prescrizioni del P.T.C.
Art. 17 - Formazione e
approvazione del P.T.C.
1. Il presidente della Giunta
provinciale avvia il procedimento di formazione del
P.T.C., indicendo a tale effetto una conferenza di
programmazione con i Comuni e le Comunità montane
territorialmente interessati.
2. Alla conferenza è invitata a
partecipare anche la Giunta regionale.
3. Sono sottoposti all’esame
della conferenza, a cura della Provincia, anche ai fini
dell’art. 3, secondo comma:
a) gli elementi di cui all’art.
16, terzo comma;
b) gli obiettivi generali che si
ritiene di assumere nell’uso e nella tutela delle
risorse del territorio provinciale;
c) le valutazioni circa la
conformità alle prescrizioni del P.I.T., ai sensi
dell’art. 9.
4. Entro sessanta giorni dalla
conferenza, la Giunta regionale, i Comuni e le Comunità
montane comunicano al Presidente della Giunta
provinciale pareri ed osservazioni su quanto emerso nel
corso della conferenza e su quanto si ritiene comunque
opportuno segnalare ai fini delle ulteriori fasi del
procedimento. Sono inoltre comunicati i dati e ogni
ulteriore elemento necessario ad integrare o modificare
il quadro conoscitivo.
5. Decorso il termine di cui al
quarto comma, la provincia elabora un progetto
preliminare di P.T.C. e lo sottopone all’esame di una
nuova conferenza di programmazione con i Comuni e le
Comunità montane, con invito a partecipare esteso alla
Giunta regionale.
6. A seguito della conferenza,
la Provincia adotta il P.T.C. facendo esplicita e
puntuale menzione degli esiti delle conferenze; il
P.T.C. è depositato nella sede della Provincia per la
durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali
chiunque ha la facoltà di prenderne visione.
L’effettuato deposito è immediatamente reso noto al
pubblico mediante avviso sul bollettino ufficiale della
Regione e pubblicazione per almeno tre giorni sui tre
quotidiani di maggiore tiratura a livello provinciale.Copia
del piano adottato è contestualmente trasmessa alla
Giunta regionale.(33)
7. Entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla scadenza del deposito, possono
presentare osservazioni gli enti locali, altri enti
pubblici interessati, enti ed associazioni economiche,
sindacali, culturali ed ambientaliste, nonché, al solo
fine della migliore redazione dell’atto, ogni altro
soggetto interessato.
8. Entro il termine di 90 giorni
dalla scadenza del deposito o dalla data del ricevimento
da parte della Regione degli elaborati del piano
adottato, se posteriore, la Giunta regionale può
pronun-ciarsi sulla conformità del piano adottato alle
prescrizioni del P.I.T., indicando ove occorra le
modifiche da apportare a tal fine. (34)
9. Il P.T.C. è approvato dalla
Provincia sentito un apposito nucleo tecnico costituito
con la partecipazione delle competenti strutture
provinciali. La deliberazione motiva espressamente le
determinazioni assunte in ordine alla pronuncia di cui
al comma 8 e si conforma alle prescrizioni contenute nel
P.I.T.Copia del piano approvato è immediatamente
trasmessa alla Giunta regionale. (35)
10. La deliberazione motiva
espressamente l’eventuale mancato accoglimento delle
osservazioni di cui al settimo comma.
11. Il P.T.C. è pubblicato sul
bollettino ufficiale della Regione e diventa efficace
decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione.
11 bis. Al fine di attribuire al
Piano territoriale di coordinamento il valore e gli
effetti dei piani di tutela nei settori della protezione
della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e
della tutela del suolo e della tutela delle bellezze
naturali, le amministrazioni statali competenti
partecipano alle conferenze di programmazione e alle
stesse è inviato il progetto preliminare del PTC e il
PTC adottato. La deliberazione delle Province di
approvazione del PTC di cui al comma 9 da atto delle
eventuali intese intervenute con le amministrazioni
statali. (36)
Art. 18 - Garante
dell’informazione
1. Contestualmente alla
convocazione della conferenza di cui al primo comma
dell’art. 17, la Provincia dà avviso della procedura
attraverso pubblicazione sul BU della Regione Toscana e
assicura adeguata informazione sui mezzi di
comunicazione di massa maggiormente diffusi nella
provincia.
2. Con lo stesso atto è
individuato all’interno della struttura dell’ente o
nell’ambito dell’Ufficio relazioni con il pubblico
previsto dall’art. 12 del Decreto Legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, un garante per l’informazione sul
procedimento, con il compito di assicurare a chiunque la
conoscenza tempestiva delle scelte dell’amministrazione
e dei relativi supporti conoscitivi e di adottare le
forme più idonee per favorire la partecipazione dei
cittadini singoli o associati.
3. Contestualmente all’avvio
della Conferenza di cui al quinto comma dell’art. 17, il
Garante assicura l’informazione al pubblico ai sensi del
primo comma.
4. Il garante raccoglie e
trasmette immediatamente agli organi competenti le
osservazioni e i pareri raccolti da allegare al
preliminare di P.T.C. di cui al quinto comma dell’art.
17.
Art. 19 - Varianti e
aggiornamenti del P.T.C.
1. Le varianti al P.T.C. sono
approvate con le stesse procedure di cui all’art. 17.
2. Per le varianti che si
rendono necessarie ai fini di adeguare il P.T.C. alle
prescrizioni della programmazione regionale, non si
applicano i commi dal primo al quinto dell’art. 17; la
variante del P.T.C., in tal caso, è adottata sentito il
parere dei Comuni interessati.
3. La Provincia, avvalendosi di
un apposito osservatorio permanente, redige ogni due
anni una relazione sullo stato del governo del
territorio provinciale, con la quale:
a) sono aggiornati gli elementi
del quadro conoscitivo su cui si basa il P.T.C.;
b) è verificata l’efficacia
delle prescrizioni del P.T.C.;
c) è evidenziata la eventuale
necessità di aggiornare o modificare il P.T.C.
4. Il mero aggiornamento del
quadro conoscitivo su cui si basa il P.T.C. o
l’integrazione di questo ai sensi dell’art. 16, sesto
comma, qualora non comportino ulteriori modifiche del
P.T.C. sono direttamente approvati dalla Provincia. La
delibera di approvazione, una volta esecutiva, è
comunicata alla Giunta regionale e ai Comuni
interessati, è pubblicata sul bollettino ufficiale della
Regione e diventa efficace a decorrere dalla data di
pubblicazione.
Art. 20 - Efficacia del P.T.C.
1. Alle prescrizioni del P.T.C.
si conformano gli strumenti urbanistici comunali.
2. Nei casi di mancato, parziale
o inesatto adeguamento, si applica l’articolo 10.
3. Le prescrizioni di carattere
territoriale degli atti provinciali di programmazione
settoriale, se non previste dal P.T.C. o da esso
difformi, sono adottate contestualmente alla variante al
P.T.C. medesimo e diventano efficaci a seguito
dell’approvazione della variante stessa.
Art. 21 - Misure di salvaguardia
1. Unitamente al P.T.C. o alle
sue varianti sono dettate le opportune disposizioni di
salvaguardia, riferite a determinate zone del territorio
provinciale, per il tempo strettamente necessario a dare
operatività, ai sensi della presente legge, alle
prescrizioni localizzative del P.T.C., di cui all’art.
16, comma quarto, lett. e), ancorché solo adottate.
2. Le disposizioni di
salvaguardia sono immediatamente comunicate ai Comuni
interessati, si applicano a decorrere dalla data della
loro pubblicazione nel bollettino ufficiale della
Regione, hanno i contenuti e gli effetti di cui
rispettivamente al primo, secondo e terzo comma
dell’art. 11.
Art. 22 - Funzioni di controllo
in materia urbanistico-edilizia
1. Le funzioni di competenza
della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla
legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché ai sensi del Capo
primo della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono
attribuite alle Province (19).
2. Ai fini dell’eventuale
esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 7,
ottavo comma, all’articolo 9, quinto comma, all’articolo
18, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
il Sindaco è tenuto a dare immediata comunicazione al
Presidente della Giunta provinciale dei provvedimenti
cautelari e definitivi assunti in riferimento ai singoli
rapporti di polizia giudiziaria (19).
3. In caso di accertata inerzia
del Sindaco, il presidente della Giunta provinciale
diffida lo stesso a provvedere nel termine di quindici
giorni.
4. Decorso il termine di cui al
terzo comma senza che il Sindaco abbia comunicato le
determinazioni assunte, il presidente della Giunta
provinciale, nei successivi trenta giorni, emette i
provvedimenti previsti dalla legge, incaricando il
Sindaco della loro esecuzione e dandone contestuale
comunicazione all’autorità giudiziaria.
5. Le Province trasmettono alla
Regione, entro i mesi di gennaio e di luglio di ogni
anno, un analitico resoconto semestrale dei rapporti
pervenuti, dei provvedimenti adottati e delle attività
svolte nell’esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo.
6. Le disposizioni del presente
articolo si applicano decorsi sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge.
Capo 3 - I COMPITI DEI COMUNI
Art. 23 - Piano regolatore
generale
1. Il piano regolatore generale
(P.R.G.) è costituito dal complesso degli atti di
pianificazione territoriale con i quali il Comune
disciplina l’utilizzazione e la trasformazione del
territorio comunale e delle relative risorse.
2. Il P.R.G. è composto:
a) dal piano strutturale, di cui
all’art. 24;
b) dal regolamento urbanistico
di cui all’art. 28;
c) dal programma integrato di
intervento di cui all’art. 29.
3. Sono direttamente precettivi
ed operativi:
a) il regolamento urbanistico e
il programma integrato di intervento;
b) le disposizioni di cui
all’art. 27, secondo comma.
Art. 24 - Piano strutturale
1. Il piano strutturale (P.S.)
definisce le indicazioni strategiche per il governo del
territorio comunale, quali discendono dal P.T.C.
provinciale, integrati con gli indirizzi di sviluppo
espressi dalla comunità locale.
2. Il P.S. contiene:
a) il quadro conoscitivo
dettagliato, al livello comunale, delle risorse
individuate dal P.T.C.; la ricognizione delle
prescrizioni del P.T.C.;
b) gli obiettivi da perseguire
nel governo del territorio comunale anche tenendo conto
dell’esigenza dell’organizzazione programmata dei tempi
di vita, di lavoro e di mobilità dei cittadini, nel
perseguimento delle finalità indicate nell’art. 5, comma
5bis (7);
c) la individuazione dei sistemi
e dei sub-sistemi ambientali, insediativi,
infrastrutturali, di servizio e funzionali da realizzare
per conseguire i suddetti obiettivi;
d) gli elementi per la
valutazione degli effetti ambientali di cui all’art. 32;
e) gli indirizzi e i parametri
da rispettare nella predisposizione della parte
gestionale del P.R.G.;
f) gli indirizzi programmatici
per la sua attuazione;
g) le salvaguardie, di durata
comunque non superiore a tre anni, da rispettare sino
all’approvazione del regolamento urbanistico;
h) lo statuto dei luoghi che
raccoglie gli elementi dell’inquadramento previsto al
comma 6 dell’art. 5, nell’ambito dei sistemi ambientali
con particolare riferimento ai bacini idrografici e dei
sistemi territoriali, urbani, rurali e montani;
i) il quadro conoscitivo delle
attività svolte sul territorio al fine del riequilibrio
e della riorganizzazione dei tempi, degli orari e delle
necessità di mobilità (8).
3. Gli indirizzi e i parametri
di cui al secondo comma, lett. e), consistono, in
particolare:
a) nella individuazione delle
invarianti ai sensi dell’art. 5, sesto comma, attraverso
la definizione:
- dei criteri e della disciplina
da seguire per la definizione degli assetti
territoriali, anche in riferimento a ciascuna delle
unità territoriali di cui alla lettera b) del presente
comma o a parti di esse;
- delle specificazioni della
disciplina degli aspetti paesistici e ambientali ai
sensi dell’art. 1/bis della legge 8 agosto 1985, n. 431;
b) nella divisione del
territorio comunale in unità territoriali organiche
elementari (20);
c) nella definizione delle
dimensioni massime ammissibili degli insediamenti e
delle funzioni, nonché delle infrastrutture e dei
servizi necessari, in ciascuna unità territoriale
organica elementare.
4. Il P.S. contiene inoltre i
criteri per la definizione e la valutazione dei piani e
programmi di settore di competenza comunale, previsti
dalla legge, aventi effetti sull’uso e la tutela delle
risorse del territorio.
Art. 25 - Formazione del piano
strutturale
1. Il procedimento di formazione
del P.S. è avviato dal comune, con atto che indica:
a) gli obiettivi da perseguire,
anche in relazione alle verifiche compiute sullo stato
di attuazione dello strumento urbanistico comunale
vigente;
b) il quadro conoscitivo di
riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere;
la deliberazione è trasmessa
alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale ai fini
dell’art. 3, secondo comma.
2. Il Comune adotta il progetto
di P.S., che è depositato nella sede comunale per la
durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali
chiunque ha facoltà di prenderne visione. L’effettuato
deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(48) e tramite manifesti. Copia del progetto è
contestualmente trasmessa alla Giunta regionale e alla
Giunta provinciale.
3. La consultazione su tale
progetto è allargata a cittadini e associazioni. Di ciò
si fa carico un garante dell’informazione, individuato
dal Comune analogamente a quanto previsto dall’art. 18.
4. Entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla scadenza del deposito chiunque
può presentare osservazioni.
5. Nel caso in cui siano
pervenute osservazioni il Comune, entro novanta giorni
dalla scadenza del deposito, si pronuncia nuovamente sul
progetto provvisorio, confermandolo o apportando
modifiche conseguenti alle osservazioni pervenute (21).
6. Il Comune richiede alla
Provincia l’espressione del parere di conformità con le
prescrizioni del P.T.C., da inviare nel termine
perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto
di cui al comma quinto o della comunicazione del mancato
ricevimento di osservazioni. Il termine può essere
interrotto per una sola volta per l’eventuale
acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi. La
deliberazione è altresì trasmessa alla Giunta regionale
per conoscenza (22).
7. Una volta acquisito il parere
della Provincia, ovvero decorso comunque il termine di
cui al sesto comma, il progetto è sottoposto
all’approvazione del Consiglio comunale.
8. La deliberazione del
Consiglio comunale richiama il parere della Provincia se
pervenuto, motivando espressamente le corrispondenti
determinazioni assunte e conformandosi alle
localizzazioni di cui all’art. 16, quarto comma, lett.
c), d), ed e).
9. Il P.S. è immediatamente
depositato nella sede del Comune ed è trasmesso in copia
alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale.
10. Entro trenta giorni dalla
trasmissione, il Comune provvede a dare avviso sul
bollettino ufficiale della Regione dell’avvenuta
approvazione del P.S.
11. Il P.S. diventa efficace
dalla pubblicazione dell’avviso di cui al decimo comma.
12. Qualora nelle varie fasi di
formazione del P.S. siano apportate sostanziali
modificazioni al progetto di piano pubblicato, il Comune
è tenuto ad effettuare una nuova pubblicazione ai sensi
dei comma secondo e terzo. Si applicano le norme di cui
ai commi tre e seguenti del presente articolo.
Art. 26 - Varianti del piano
strutturale
1. Le varianti al P.S. sono
approvate con le procedure di cui all’art. 25.
2. Per le varianti che si
rendano necessarie ai soli fini di adeguare il P.S. alle
prescrizioni del P.T.C. si osservano le disposizioni dei
commi dal sesto all’undicesimo dell’art. 25.
Art. 27 - Efficacia del piano
strutturale
1. Le disposizioni del P.S. sono
vincolanti per gli atti, di cui ai successivi articoli,
costituenti la parte gestionale del P.R.G.
2. Il P.S. ha carattere
direttamente precettivo e operativo relativamente alla
localizzazione sul territorio degli interventi di cui
all’art. 16, quarto comma, lett. c), d) ed e), e sesto
comma, nonché alle salvaguardie di cui all’art. 24,
secondo comma, lett. g).
Art. 28 - Regolamento
urbanistico
1. Il regolamento urbanistico è
obbligatorio per tutti i Comuni e disciplina gli
insediamenti esistenti sull’intero territorio comunale.
2. Il regolamento urbanistico
contiene:
a) la individuazione del
perimetro aggiornato dei centri abitati, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 17, legge 6 agosto 1967, n. 765, e
dell’art. 4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
b) la individuazione delle aree
all’intervento di tale perimetro sulle quali è
possibile, indipendentemente dal programma integrato
d’interventi di cui all’art. 29, l’edificazione di
completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;
c) la individuazione delle aree
destinate ad opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, nel rispetto degli standard previsti dal
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
d) la individuazione delle aree,
in conformità dell’art. 24, terzo comma, per le quali,
in rapporto alla loro particolare complessità e
rilevanza, si può intervenire solo mediante i piani
attuativi di cui all’art. 31;
e) la determinazione degli
interventi, non riguardanti le aree di cui al punto d)
consentiti all’esterno dei centri abitati,
indipendentemente dal programma integrato d’interventi
di cui all’art. 29;
f) le infrastrutture da
realizzare all’esterno dei centri abitati;
f bis) la mappa di accessibilità
urbana contenente il censimento delle barriere
architettoniche nell’ambito urbano e la determinazione
degli interventi necessari al loro superamento, per
garantire un’adeguata fruibilità delle strutture di uso
pubblico e degli spazi comuni delle città da parte dei
cittadini, compresi gli anziani, i bambini e i disabili.
(49)
g) la disciplina per il recupero
del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente;
h) la individuazione dei criteri
di coordinamento delle scelte localizzative con gli atti
di competenza del sindaco in materia di orari ai sensi
dell’art. 36 legge 8 giugno 1990, n. 142 e succ. mod. e
della disciplina regionale ivi prevista (9).
3. Il regolamento urbanistico è
valido a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al
quarto comma.
4. Le previsioni del regolamento
urbanistico di cui al secondo comma, lett. c), d) ed f),
decadono dopo cinque anni dall’approvazione del
regolamento, se non siano stati approvati i piani
attuativi o i progetti esecutivi delle infrastrutture.
4 bis. La mappa di accessibilità
urbana è aggiornata dal comune almeno quinquennalmente;
all’aggiornamento si procede secondo quanto disposto al
comma 6. Sono fatti salvi gli aggiornamenti che non
rechino innovazioni sostanziali alla mappa, i quali sono
approvati con unica deliberazione del consiglio
comunale. (50)
5. Nei casi in cui siano
previsti dal regolamento urbanistico piani attuativi di
iniziativa privata, la decadenza di cui al quarto comma
si ha quando non sia stata stipulata, entro il
quinquennio, la convenzione o i proponenti non si siano
impegnati, per quanto loro compete, con atto unilaterale
d’obbligo a favore del Comune.
6. Per il procedimento di
formazione e approvazione del regolamento urbanistico e
delle varianti ad esso, conformi alle prescrizioni del
P.S., si applicano le procedure di cui ai commi da tre a
otto dell’art. 30.
7. Gli atti di competenza del
sindaco in materia di orari ai sensi del terzo comma
dell’art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e succ.
mod., sono adottati nel rispetto dei criteri di cui alla
lettera h) del secondo comma (10).
Art. 29 - Programma Integrato
d’Intervento
1. Il programma integrato
d’intervento è lo strumento facoltativo con il quale
l’amministrazione comunale, in attuazione del piano
strutturale, individua le trasformazioni del territorio
da attuare per il periodo corrispondente al proprio
mandato amministrativo che per la loro rilevanza e
complessità, necessitano di una esecuzione programmata.
2. La durata di validità del
programma integrato d’intervento si intende prorogata
non oltre diciotto mesi dall’entrata in carica della
nuova Giunta comunale a seguito di nuove elezioni, salvo
diversa determinazione del Consiglio comunale.
3. Il programma integrato
d’intervento, in conformità con gli obiettivi, gli
indirizzi e i parametri di cui al secondo e al terzo
comma dell’art. 24 (11), definisce, ai fini degli
interventi da realizzare:
a) la rete delle vie di
comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e i
relativi impianti, da realizzare o da trasformare nel
periodo di validità del piano;
b) le aree destinate alla
riorganizzazione urbana e le aree destinate
all’edificazione, da sottoporre, in tale periodo, ai
piani attuativi di cui all’art. 31, con indicazione dei
vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
c) le aree destinate a spazi
pubblici o di uso pubblico o sottoposte a speciali
servitù;
c bis) i programmi di
superamento delle barriere architettoniche qualora
presenti nell’ambito urbano ad impedimento
dell’accessibilità delle strutture d’uso pubblico e
degli spazi comuni; (49)
d) le aree da riservare ad
edifici pubblici o di uso pubblico, nonché ad opere e
impianti di interesse collettivo o sociale;
e) le norme per la propria
attuazione.
4. Il programma integrato
d’intervento è completato dalla individuazione delle
risorse del territorio utilizzate e dalla valutazione
degli effetti sui sistemi ambientali, insediativi e
socio-economici; dalla valutazione degli effetti sugli
atti di competenza del sindaco ai sensi dell’art. 36,
terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e succ.
mod. (12); dalla valutazione della fattibilità
economico-finanziaria delle trasformazioni previste con
particolare riferimento alla programmazione delle
risorse finanziarie del comune; dal piano urbano del
traffico e dagli altri piani di competenza comunale,
previsti dalla legge regionale, aventi effetti sull’uso
e la tutela delle risorse del territorio.
5. Il programma integrato
d’intervento integra le funzioni e ha gli effetti di cui
all’art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
6. Qualora il programma
integrato d’intervento approvato contenga gli elaborati
necessari esso produce gli effetti dei piani attuativi
di cui all’art. 31.
7. Le previsioni del programma
integrato d’intervento decadono se, entro il termine di
validità del programma, non siano state richieste le
concessioni edilizie, ovvero non siano stati approvati i
progetti esecutivi delle opere pubbliche o i piani
attuativi previsti dal piano. Se quest’ultimo prevede
piani d’iniziativa privata, la decadenza si produce
quando non sia stata stipulata, entro il termine di
validità del piano, la convenzione o i proponenti non si
siano impegnati, per quanto loro compete, con atto
unilaterale d’obbligo a favore del Comune.
Le disposizioni dei piani
attuativi, previsti dal programma integrato d’intervento
e definiti durante il periodo di validità di questo,
continuano ad avere efficacia anche oltre il periodo di
validità suddetto.
Art. 30 - Formazione del
programma integrato d’intervento
1. Il comune, ai fini della
formazione del programma integrato d’intervento, approva
entro sessanta giorni dall’insediamento della Giunta
comunale a seguito di nuove elezioni, un documento
programmatico preliminare e costituisce un apposito
ufficio aperto al pubblico, dandone notizia mediante
manifesti e avviso sui quotidiani di maggiore diffusione
locale. Il responsabile dell’ufficio svolge anche le
funzioni di garante dell’informazione sul procedimento
analogamente a quanto previsto dall’art. 18.
2. Nel termine perentorio di
novanta giorni dall’approvazione del documento e dalla
notizia al pubblico, e secondo le modalità ivi previste,
gli operatori pubblici e privati che intendono
realizzare interventi previsti dal P.S. nel periodo di
validità del programma integrato d’intervento,
presentano all’ufficio di cui al primo comma le loro
proposte, con indicazione degli immobili interessati,
dei tempi di realizzazione degli interventi e dei dati
utili a dimostrarne la fattibilità e il rispetto dei
criteri stabiliti dal P.S.
3. Entro i sei mesi successivi
alla scadenza del termine per la presentazione delle
proposte, il Comune adotta il progetto di programma
integrato d’intervento, unitamente ai piani di cui
all’art. 29, quarto comma, dando atto delle proposte
pervenute e motivando le conseguenti determinazioni.
4. Il progetto è depositato
nella sede del Comune per la durata di 30 giorni
consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di
prenderne visione. L’effettuato deposito è
immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (48) e
tramite manifesti. Copia del progetto adottato è
contestualmente trasmessa alla Giunta regionale e alla
Provincia. (37)
5. Entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla scadenza del deposito chiunque
può presentare osservazioni, tramite l’ufficio di cui al
primo comma.
6. Una volta acquisite le
osservazioni, il progetto è sottoposto all’approvazione
del Consiglio comunale.
7. La deliberazione del
Consiglio comunale richiama le osservazioni pervenute,
motivando espressamente le corrispondenti determinazioni
assunte. Dell’avvenuta approvazione è data immediata
notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana. (48)
8. Il programma integrato
d’intervento approvato è immediatamente trasmesso in
copia alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale.
9. Le varianti al programma
integrato d’intervento e agli atti che lo integrano sono
ammissibili in ogni tempo, anche su proposta di
operatori pubblici e privati. Si applicano alle varianti
le disposizioni del presente articolo, in quanto
compatibili.
Art. 31 - Piani attuativi
1. I piani attuativi sono
strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Comune,
in attuazione del regolamento urbanistico o del
programma integrato d’intervento, ai fini del
coordinamento degli interventi sul territorio aventi i
contenuti e l’efficacia:
a) dei piani particolareggiati,
di cui all’art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
b) dei piani di zona per
l’edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18
aprile 1962, n. 167;
c) dei piani per gli
insediamenti produttivi, di cui all’art. 27 della legge
22 ottobre 1971, n. 865;
d) dei piani di recupero del
patrimonio edilizio esistente, di cui all’art. 28 della
legge 5 agosto 1978, n. 457;
e) dei piani di lottizzazione,
di cui all’art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
f) dei programmi di recupero
urbano, di cui all’art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n.
398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493.
2. Ciascun piano attuativo può
avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti
e l’efficacia di uno o più dei piani o programmi di cui
al primo comma.
3. L’atto di approvazione del
piano attuativo individua le leggi di riferimento e gli
immobili soggetti ad espropriazione ai sensi delle leggi
stesse.
4. I piani attuativi e le
relative varianti sono adottati e successivamente
approvati dal Comune, con le procedure di cui ai commi
da quattro a otto dell’art. 30.
5. I piani attuativi possono
essere adottati ed approvati contestualmente alle
varianti al regolamento urbanistico o al programma
integrato d’intervento, laddove contrastino con le
disposizioni di detti strumenti.
Art. 32 - Valutazione degli
effetti ambientali
1. Gli atti di pianificazione
territoriale del Comune, di cui al presente capo,
contengono, anche sulla base del quadro conoscitivo del
P.T.C., di cui all’art. 16, quarto comma, la valutazione
degli effetti ambientali attraverso:
a) la individuazione delle aree
e dei beni di rilevanza ambientale;
b) l’analisi dello stato delle
risorse soggette a modificazione;
c) l’indicazione delle finalità
degli interventi previsti e dei motivi delle scelte
rispetto ad altre alternative;
d) la descrizione delle azioni
previste e dei loro prevedibili impatti sull’ambiente;
e) la individuazione dei livelli
di criticità delle aree e delle risorse interessate;
f) l’indicazione delle misure
idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti
negativi sull’ambiente, individuando la disponibilità
delle risorse economiche da impiegare;
g) l’accertamento del rispetto
delle norme igienico-sanitarie.
2. Le analisi di cui al primo
comma, lett. a), b), c), d), e) si avvalgono del sistema
informativo di cui all’art. 4 e lo implementano.
L’accertamento di cui al primo comma, lett. g), è
effettuato, limitatamente alle previsioni di
insediamenti industriali e di attività produttive in
genere, avvalendosi del parere preventivo delle
strutture competenti per i controlli ambientali.
3. Le valutazioni degli effetti
ambientali riguardano in particolare i seguenti fattori
e le loro interrelazioni: il suolo, l’acqua, l’aria, le
condizioni microclimatiche, il patrimonio culturale, la
fauna e la flora, gli insediamenti, i fattori
socio-economici.
4. La legge regionale e le
istruzioni tecniche di cui all’art. 13 stabiliscono
norme specifiche per garantire l’applicazione delle
disposizioni del presente articolo.
5. L’adeguatezza delle indagini
previste dall’art. 1 della legge regionale 17 aprile
1984, n. 21, anche in riferimento alle direttive
tecniche regionali, è certificata dai tecnici abilitati
che le hanno svolte; la conformità degli atti di
pianificazione agli esiti di dette indagini è attestata
dai progettisti degli atti stessi (13).
6. Gli elaborati prescritti
dalle direttive tecniche regionali in attuazione della
legge regionale 17 aprile 1984, n. 21, corredati dalle
certificazioni di cui al comma 5, sono depositati, prima
dell’adozione dello strumento urbanistico, presso il
competente ufficio del Genio civile, il quale provvede
ad effettuare su di essi controlli, anche a campione,
sulla base delle istruzioni tecniche di cui all’art. 13
e comunque nei casi previsti dal P.T.C. (13).
7. Resta ferma la possibilità
per il comune, per le finalità di cui all’art. 3, comma
1, di richiedere, in ogni caso, la collaborazione del
competente ufficio del Genio civile (14).
Art. 33 - Misure di salvaguardia
1. Il Sindaco, sentita la
commissione edilizia, sospende ogni determinazione sulle
domande di concessione edilizia, quando riconosca che
tali domande siano in contrasto con il progetto di atto
di pianificazione territoriale adottato dal Comune e con
le salvaguardie contenute nel P.I.T., ai sensi dell’art.
11, e nel P.T.C., ai sensi dell’art. 21.
2. La sospensione opera fino
alla data di approvazione e di efficacia dell’atto di
pianificazione e comunque non oltre cinque anni dalla
data di adozione dell’atto.
Art. 34 - Disciplina delle aree
non pianificate
1. Si intendono aree non
pianificate quelle per le quali sia intervenuta la
decadenza di cui all’art. 28, quarto comma.
2. Nelle aree non pianificate,
se esterne al perimetro dei centri abitati definito dal
regolamento urbanistico, ai sensi dell’art. 28, secondo
comma, lett. a), sono consentiti esclusivamente gli
interventi previsti dal regolamento stesso ai sensi
dell’art. 28, secondo comma, lett. e).
3. Nelle aree non pianificate
interne al perimetro suddetto, sono consentiti
esclusivamente gli interventi di recupero di cui
all’art. 31, lett. a), b), c) e d), della legge 5 agosto
1978, n. 457.
4. Sono fatte salve le norme più
restrittive disposte dalla legge a tutela del suolo,
dell’ambiente, dell’igiene, della sicurezza dei
cittadini, del patrimonio storico, artistico e
culturale.
Art. 35 - Regolamenti edilizi
1. I regolamenti edilizi di cui
all’art. 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono
approvati dai comuni ai sensi dell’art. 5 della legge 8
giugno 1990, n. 142.
Art. 35 bis - Poteri di deroga
alle disposizioni dei Piani Regolatori Generali (23)
(51)
1. I poteri di deroga di cui
all’articolo 41/quater della legge 17 agosto 1942 n.
1150, come aggiunto dall’articolo 16 della legge 6
agosto 1967 n. 765, possono essere esercitati, anche se
non previsti dagli strumenti urbanistici comunali, e
senza il preventivo nulla osta della Giunta regionale di
cui all’articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n.
1357.
2. La deroga può essere concessa
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) per interventi pubblici o di
interesse pubblico o generale da realizzarsi anche a
cura dei privati, purché gli interventi in questione
siano previsti su zone già destinate dal P.R.G. a
funzioni pubbliche, o di interesse pubblico o generale;
b) purché operi nei limiti
fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai
parametri dimensionali dell’intervento (altezze,
superfici, volumi e distanze);
c) previa deliberazione del
Consiglio comunale.
2 bis. La deroga può essere
inoltre concessa, nel rispetto di quanto previsto alle
lettere b) e c) del comma 2, per la realizzazione di
interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico,
finalizzati alla tutela della salute e dell’igiene
pubblica, al recupero di condizioni di agibilità di
infrastrutture e di edifici pubblici e privati nonché
alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata,
che si siano resi necessari in conseguenza di calamità
naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi
con l’attività dell’uomo, rilevanti ai fini
dell’attività di protezione civile. (52)
Capo 4 - COORDINAMENTO DELLE
PROCEDURE (24)
Art. 36 - Accordi di
pianificazione (29)
1. Il Presidente della Regione,
ovvero il Presidente della Provincia o il Sindaco, in
rapporto al prevalente interesse del rispettivo ente,
può promuovere la conclusione di un accordo di
pianificazione nei casi in cui risulti necessaria, ai
fini del coordinamento delle azioni, la contestuale
definizione o variazione di più atti di programmazione o
pianificazione territoriale disciplinati dalla presente
legge e attribuiti alla competenza di amministrazioni
diverse.
2. Accordi di pianificazione
possono essere promossi e conclusi, secondo le
disposizioni e per gli effetti di cui al presente
articolo, anche per definire o variare un solo atto di
programmazione o pianificazione territoriale quando
risulti necessario acquisire l’assenso di
amministrazioni diverse competenti in materia di governo
del territorio o per ottenere un proficuo coordinamento
delle azioni, nel corso del procedimento di formazione
di un diverso atto di programmazione o pianificazione
territoriale. L’accordo di pianificazione, in tale
ultimo caso, è promosso dal rappresentante legale
dell’ente competente a deliberare l’atto del quale è in
corso il procedimento di formazione.
3. L’accordo di pianificazione,
che deve comunque garantire il rispetto delle finalità
della presente legge, l’adeguatezza del quadro
conoscitivo di riferimento e la coerenza complessiva del
sistema di programmazione e pianificazione territoriale,
nonché il rispetto delle disposizioni degli statuti,
consiste nel consenso unanime delle amministrazioni
interessate espresso con le modalità e secondo le
procedure previste nel presente articolo.
4. Il soggetto promotore avvia
il procedimento con la comunicazione di cui al comma 2
dell’articolo 3 e contestualmente provvede a nominare il
garante dell’informazione che opera in analogia con
quanto previsto dall’articolo 18. Nei casi in cui il
procedimento sia avviato dal Comune o dalla Provincia,
alla comunicazione è allegata una deliberazione del
Consiglio che indica:
a) gli obiettivi da perseguire,
anche in relazione alle verifiche compiute sullo stato
di attuazione dello strumento di programmazione o
pianificazione territoriale vigente;
b) il quadro conoscitivo di
riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere.
5. Il soggetto promotore convoca
una conferenza dei servizi tra le strutture tecniche
delle Amministrazioni interessate per esaminare il
progetto predisposto e per verificare la possibilità di
concludere l’accordo di pianificazione. Il progetto è
trasmesso agli enti convocati almeno 60 giorni prima
della data di convocazione.
6. Qualora nella conferenza si
accerti la necessità di variare atti di programmazione
di enti diversi da quello promotore, la conferenza
sottopone la questione ai legali rappresentanti degli
enti stessi e dell’ente promotore. In caso di accordo i
legali rappresentanti siglano un’intesa preliminare e ne
danno comunicazione ai propri Consigli ai fini della
ratifica di cui al comma 12.
7. Nel caso in cui la conferenza
accerti la compatibilità tra l’atto proposto e gli atti
di programmazione o pianificazione territoriale degli
altri enti ovvero qualora sia stata siglata l’intesa
preliminare di cui al comma 6, l’ente promotore provvede
con delibera consiliare all’adozione dell’atto proposto
dando conto delle eventuali condizioni formulate in sede
di conferenza o di intesa.
8 L’atto adottato ai sensi del
comma 7 è depositato presso la sede dell’ente promotore.
Il deposito dura fino a trenta giorni dalla data di
pubblicazione del relativo avviso sul bollettino
ufficiale della Regione e su almeno tre dei quotidiani a
maggior diffusione regionale e locale. Tutti gli
interessati possono prendere visione dell’accordo
durante il periodo di deposito e presentare osservazioni
nei trenta giorni successivi.
9. Decorso il termine per la
presentazione di osservazioni, le amministrazioni che
hanno siglato l’intesa sono nuovamente convocate dal
soggetto proponente per concludere, con la firma dei
rispettivi legali rappresentanti, l’accordo di
pianificazione. L’accordo di pianificazione conferma
l’intesa di cui al comma 6, alla luce delle eventuali
osservazioni pervenute.
10. Successivamente l’atto
adottato ai sensi del comma 7 è approvato dal Consiglio
dell’ente proponente. La delibera consiliare di
approvazione richiama puntualmente le osservazioni
pervenute e le eventuali modifiche apportate con
l’accordo all’atto adottato di cui al comma 7 e motiva
espressamente le determinazioni conseguenti.
11. Con la delibera consiliare
di approvazione di cui al comma 10, l’ente proponente
può apportare a quanto adottato ai sensi del comma 7
esclusivamente le modifiche necessarie per adeguarlo
alle eventuali modifiche apportate con l’accordo di
pianificazione o quelle attinenti alle questioni di
propria esclusiva competenza. Ove l’ente proponente, a
seguito di osservazioni, ritenga di dover apportare
ulteriori modifiche, provvede a convocare nuovamente le
altre amministrazioni ai sensi e per gli effetti di cui
al comma 9. (38)
Titolo 3
NORME
TRANSITORIE
Art. 37 - Adempimenti della
Regione
1. Entro un anno dall’entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale elabora
il P.I.T. con i contenuti di cui all’art. 6 e lo
trasmette al Consiglio regionale, alle Province ed ai
Comuni, ai sensi dell’art. 7.
2. Entro il medesimo termine di
cui al primo comma, la Giunta regionale approva le
istruzioni tecniche, ai sensi dell’art. 13.
3. Entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale provvede alla costituzione del nucleo di
valutazione di cui all’art. 14.
4. Gli atti del Quadro regionale
di coordinamento territoriale approvati ai sensi
dell’art. 4 della legge regionale 31 dicembre 1984, n.
74, e succ. mod. conservano la loro efficacia fino
all’approvazione degli atti provinciali di cui all’art.
38.
5. Le prescrizioni ed i vincoli
approvati o adottati ai sensi dell’art. 3 della L.R. 31
dicembre 1984 n. 74 acquistano il valore delle
salvaguardie ai sensi e per gli effetti dell’art. 11.
6. Per le modificazioni agli
atti del QRCT e al perimetro delle aree protette, fino
all’approvazione del P.T.C. o degli atti di cui all’art.
38, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
all’entrata in vigore della presente legge. Continuano
altresì ad applicarsi, fino all’approvazione del P.T.C.,
le sanzioni previste dalla legge regionale 29 giugno
1982, n. 52 e succ. mod. per violazioni alla disciplina
del sistema regionale delle aree protette (1).
Art. 38 - Adempimenti della
Provincia
1. Le Province, con le procedure
previste dall’art. 17 ed i contenuti di cui all’art. 16,
approvano il P.T.C. tenendo conto:
a) delle attività di
coordinamento promosse dai Comuni in base all’art. 8
della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74;
b) degli atti di pianificazione
paesistica ed ambientale elaborati dalle Province in
base alla L.R. 29 giugno 1982, n. 52.
In assenza del P.I.T. le
province tengono inoltre conto degli atti del QRCT, di
cui all’art. 2 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74.
2. Il P.T.C. può essere
approvato anche per atti successivi, riguardanti singole
porzioni del territorio provinciale.
3. Le Province sono comunque
tenute ad approvare il P.T.C., riferito alla totalità
del territorio provinciale, entro due anni dall’entrata
in vigore della presente legge.
4. Sulle proposte di
coordinamento, adottate dalle province ai sensi
dell’art. 7 e dell’art. 8, quarto comma, della legge
regionale 31 dicembre 1984, n. 74, e successive
modificazioni, il Consiglio regionale esprime il proprio
parere di conformità alle disposizioni degli atti del
QRCT approvati ed alle indicazioni del PRS entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, ovvero dalla trasmissione alla Regione se
successiva. Ricevuto il parere di conformità, gli atti
sono approvati dalle province ai sensi e per gli effetti
dell’art. 17, commi nono, decimo e undicesimo.
Art. 39 - Adeguamento degli
strumenti urbanistici comunali
1. I Comuni il cui strumento
urbanistico generale sia stato approvato prima del 4
febbraio 1995 o ai sensi dell’articolo 40, sono tenuti
ad adottare il Piano strutturale entro le scadenze
fissate da un’intesa tra i legali rappresentanti della
Regione, delle Province e dei Comuni, da sottoscrivere
entro il 31 marzo 2001. L’intesa deve essere ratificata
da ciascun Consiglio comunale entro trenta giorni dalla
sottoscrizione e impegna i Comuni che l’hanno ratifica
all’osservanza delle scadenze. In mancanza dell’intesa
le scadenze sono fissate dal Consiglio regionale con
propria deliberazione, per i medesimi effetti. Le
scadenze sono parimenti fissate con deliberazione del
Consiglio regionale per quei Comuni che non avessero
provveduto alla suddetta ratifica. In tali casi la
deliberazione del Consiglio regionale è adottata sentiti
le Province e i Comuni interessati e deve contenere la
motivazione del mancato accoglimento, se ciò ricorre,
delle richieste espresse dai suddetti enti locali. (39)
1 bis. Nel fissare le scadenze
di cui al comma 1 gli enti tengono conto della necessità
di coordinare a scala territoriale la formazione dei
nuovi strumenti urbanistici generali al fine di
affrontare congiuntamente particolari tematiche di
rilievo sovracomunale desumibili dagli obiettivi e dagli
indirizzi del P.I.T. e dei P.T.C., quali:
a) il dimensionamento,
l’integrazione e la distribuzione in modo organico a
scala territoriale dei tessuti insediativi e del
complesso delle funzioni urbane e dei servizi;
b) l’individuazione di
insediamenti produttivi che costituiscono comparti da
tutelare per le attività industriali e di servizio;
c) l’individuazione di
situazioni in cui debbano essere migliorati i livelli di
mobilità delle persone, delle merci e dei servizi in
relazione alla localizzazione di funzioni a scala
territoriale;
d) il consolidamento e la
valorizzazione del complesso delle aree di protezione
naturale, nonché delle attività e degli insediamenti
rurali, per preservare e riqualificare l’ambiente, il
paesaggio e il patrimonio storico-culturale e
naturalistico presente nel territorio rurale."(47)
2. Decorse le scadenze di cui al
comma 1 e fino alla data della pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell’atto
d’adozione del Piano strutturale, la concessione ad
edificare è rilasciata esclusivamente nei casi di cui
all’articolo 31, comma 1, lettere a), b), c), d) della
legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia
residenziale), nei casi di cui all’art. 6, comma 3,
lettere b) e c) del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9
(Norme per l’edilizia residenziale e provvidenze in
materia di sfratti) convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94, e per gli interventi
previsti dai programmi pluriennali d’attuazione già
approvati. Ulteriori interventi possono essere
consentiti qualora sia approvata a mezzo di accordo di
pianificazione con la partecipazione della Regione e
della Provincia una variante allo strumento urbanistico
generale vigente che assicuri:
a) la compatibilità con gli
obiettivi fissati dalla deliberazione del Consiglio
comunale di avvio del procedimento per la formazione del
piano strutturale;
b) la compatibilità delle
previsioni con gli atti della programmazione e
pianificazione territoriale della Regione e della
Provincia;
c) l’adeguatezza del piano
rispetto alle finalità e agli indirizzi del titolo I
della presente legge, con particolare riferimento a
quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 5." (42)
2 bis. Le sanzioni di cui al
comma 2 si applicano altresì alla data dell’eventuale
decadenza delle salvaguardie del Piano strutturale e
fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione dell’atto d’adozione del Regolamento
urbanistico.(43)
3. Prima dell’approvazione dei
P.T.C. o degli atti di cui all’art. 38, secondo comma, i
Comuni possono provvedere all’approvazione del P.S., del
regolamento urbanistico ed eventualmente del Programma
Integrato d’intervento; in tal caso è necessaria la
conclusione di appositi accordi di pianificazione ai
sensi dell’art. 36.
Art. 40 - Norme transitorie per
l’approvazione degli strumenti urbanistici comunali e
loro varianti
1. Agli strumenti urbanistici o
loro varianti adottati dai Comuni prima della data di
entrata in vigore della presente legge, continuano ad
applicarsi le norme procedurali e di salvaguardia
statali e regionali vigenti alla data suddetta; il
parere della Sezione urbanistica e beni ambientali della
Commissione regionale - tecnico amministrativa è
richiesto in sede di approvazione regionale degli
stessi, ma non in sede d’approvazione regionale
conseguente alle controdeduzioni del Comune.(44) Sono
immediatamente efficaci le previsioni anche parziali di
detti strumenti che in sede di approvazione regionale
non siano state oggetto di stralci o prescrizioni. Le
previsioni degli strumenti che in sede di approvazione
regionale siano stati oggetto di prescrizioni che non
comportino ulteriori elaborazioni ed approfondimenti da
parte del Comune, acquistano immediata efficacia, a
seguito della pubblicazione della relativa deliberazione
comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana,
qualora il Consiglio comunale ne prenda atto senza
controdedurre ad essi ed adeguando gli elaborati
relativi. Nelle aree stralciate si applicano le
disposizioni dell’articolo 34, terzo e quarto comma
(25).
2. Fino all’approvazione del
P.S. e del regolamento urbanistico comunale, ai sensi
dell’art. 39, si applicano le disposizioni di cui ai
successivi commi da tre a sette per l’approvazione di
strumenti urbanistici attuativi o loro varianti, di
P.E.E.P. che comportano varianti agli strumenti
urbanistici generali, nonché (15) di varianti agli
strumenti urbanistici generali, che non comportino
riduzione della dotazione complessiva di standard,
limitatamente ai seguenti casi:
a) varianti necessarie per
realizzare opere pubbliche di esclusivo interesse
comunale o per aumentare la dotazione di standard
urbanistici di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e a
norme fissate al riguardo dal Consiglio regionale (26).
b) varianti necessarie per
realizzare i servizi e le infrastrutture, la cui
localizzazione sia già stata definita attraverso atti di
programmazione sovracomunale definitivamente approvati;
c) varianti necessarie per
apportare limitate modifiche alla disciplina
urbanistica, conseguente alla definizione di progetti
esecutivi di opere pubbliche;
d) varianti necessarie per
apportare rettifiche di minima entità alle
perimetrazioni di zona, che complessivamente non
comportino incremento di volume o di superficie utile
degli edifici;
e) varianti di mera trascrizione
degli strumenti urbanistici vigenti su basi
cartografiche aggiornate;
f) varianti previste dalle
seguenti leggi regionali:
- varianti di cui alla L.R. 14
aprile 95, n. 64 recante la disciplina degli interventi
di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con
prevalente funzione agricola (2);
- varianti di cui alla L.R. 21
maggio 1980 n. 59, recante "Norme per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio esistente", che
prevedano interventi di manutenzione, restauro e
ristrutturazione edilizia. Sono altresì ammesse varianti
che prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica
di cui alla citata L.R. 21 maggio 1980 n. 59,
esclusivamente finalizzati al recupero del degrado degli
assetti insediativi, subordinatamente alla suddivisione
dell’intero territorio comunale in ambiti organici, in
ognuno dei quali sia prevedibile un volume ricostruito
non superiore a mc. 10.000. In tal caso è ammessa la
sostituzione dei soli immobili di irrilevante valore
storico, culturale e architettonico (16);
- varianti alla vigente
disciplina del recupero del patrimonio edilizio
esistente ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge
regionale 21 maggio 1980, n. 59 e della legge regionale
19 febbraio 1979 n. 10, art. 1, quinto comma, che non
riguardino immobili già classificati come soggetti a
restauro o risanamento conservativo o comunque già
definiti di rilevante valore storico, artistico o
ambientale:
- varianti di cui all’art. 14
della L.R. 31 ottobre 1985, n. 61 necessarie per
l’attuazione del piano regionale per gli impianti di
distribuzione di carburanti;
- varianti di cui agli articoli
6 e 9, della legge regionale n.33 del 20.03.2000
recante: "Norme per lo sviluppo dell’acquacoltura e
della produzione ittica"; (46)
- varianti di cui all’art. 8,
secondo comma, della legge regionale 17 ottobre 1994, n.
76, relativa alla "Disciplina delle attività
agrituristiche";
-varianti di cui alla legge
regionale 3 novembre 1998, n. 78, in applicazione della
pianificazione delle attività estrattive (17);
- varianti per i piani
regolatori dei porti di cui alla L.R. 68/97 (30).
- varianti per la localizzazione
di aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero
mobile, ovvero all’aperto, di cui al comma 3 dell’art. 4
della legge regionale 89/98" Norme in materia di
inquinamento acustico (41) .
-Varianti di cui alla legge
regionale....(Nuove norme in materia di attività a
rischio di incidenti rilevanti) 20.03.2000 n.30. (45)
3. Il piano attuativo o la
variante sono adottati dal Comune e sono depositati
nella sede comunale per la durata di trenta giorni
consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di
prenderne visione. L’effettuato deposito è
immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (48) e
tramite manifesti. Copia del piano attuativo o della
variante sono contestualmente trasmessi alla Giunta
regionale e alla Provincia.(40).
4. Entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla scadenza del deposito, chiunque
può presentare osservazioni.
5. Una volta acquisite le
osservazioni, il pro-getto del piano attuativo o della
variante è sotto-posto all’approvazione del Consiglio
comunale. (40)
6. La deliberazione del
Consiglio comunale di approvazione della variante
richiama le osservazioni pervenute, motivando
espressamente le corrispondenti determinazioni assunte.
7. La deliberazione di
approvazione è immediatamente trasmessa alla Giunta
regionale ed alla Provincia ed è pubblicata per estratto
sul Bollettino Ufficiale della Regione.(40)
8. Fino all’approvazione del
P.S. e del regolamento urbanistico ai sensi dell’art.
39, per tutte le varianti diverse da quelle di cui al
primo e secondo comma, si applicano le seguenti
disposizioni.
9. Il procedimento di formazione
della variante è avviato dal Comune, che indica con
propria deliberazione:
a) gli obiettivi da perseguire,
anche in relazione alle verifiche compiute sullo stato
di attuazione dello strumento urbanistico comunale
vigente;
b) il quadro conoscitivo di
riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere;
la deliberazione è trasmessa
alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale ai fini
dell’art. 3, comma secondo.
10. La variante è adottata dal
Consiglio comunale con propria deliberazione, che è
depositata nella sede comunale per la durata di trenta
giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà
di prenderne visione. L’effettuato deposito è
immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (48) e
tramite manifesti. Copia del progetto è contestualmente
trasmessa alla Giunta regionale ed alla Provincia.
11. Entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla scadenza del deposito chiunque
può presentare osservazioni.
12. Nel caso in cui siano
pervenute osservazioni il Comune, entro sessanta giorni
dal termine di cui all’undicesimo comma, si pronuncia
nuovamente sulla variante confermandola o apportando
modifiche conseguenti alle osservazioni pervenute. (27)
13. Il Comune richiede alla
Giunta regionale e alla Provincia l’espressione dei
rispettivi pareri, da inviare nel termine perentorio di
sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di cui al
dodicesimo comma o della comunicazione del mancato
ricevimento di osservazioni entro il termine stabilito.
(28)
14. L’espressione dei pareri di
cui al tredicesimo comma, nel termine ivi previsto, può
avvenire nel corso di una conferenza di servizi indetta
dal Sindaco ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
15. Una volta acquisiti i pareri
predetti, ovvero decorso comunque il termine di cui al
tredicesimo comma, la variante è sottoposta
all’approvazione del Consiglio comunale.
16. La deliberazione del
Consiglio richiama i pareri pervenuti, motivando
espressamente le corrispondenti determinazioni assunte.
17. La variante è immediatamente
depositata nella sede del Comune ed è trasmessa in copia
alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale.
18. Decorsi trenta giorni dalla
trasmissione il Comune provvede a dare avviso sul
bollettino ufficiale della Regione dell’avvenuta
approvazione della variante e della data di deposito
dell’atto.
19. La variante diventa efficace
dalla pubblicazione dell’avviso di cui al diciottesimo
comma.
20. Nel caso che il Consiglio
comunale non si adegui ai pareri di cui al tredicesimo
comma, la Giunta regionale dispone eventuali misure di
salvaguardia ai sensi dell’art. 11.
21. Per l’adozione e
approvazione di strumenti urbanistici o loro varianti
fino all’approvazione del Piano Strutturale e comunque
non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Comune può optare tra
l’applicazione delle disposizioni di cui al primo comma
o di quelle dei commi da 8 a 20.
22. Agli strumenti urbanistici e
loro varianti di cui al presente articolo, si applicano
le disposizioni di cui all’art. 32, commi 5, 6 e 7 (18).
Art. 41 - Abrogazioni
1. Salvo quanto previsto
all’art. 37, sono abrogati:
- i commi terzo, quarto e quinto
dell’art. 3 della L.R. 17 maggio 1974, n. 17, recante
"Norme per l’acquisizione di edifici, di aree ed
attrezzature per esecuzione di nuove opere di
ampliamento e di adeguamento di locali da destinare alle
scuole regionali di formazione professionale e alle
attività connesse con le materie trasferite nel campo
della istruzione e cultura";
- l’art. 8 della L.R. 27 maggio
1974, n. 22 recante "Interventi per il reperimento e
l’utilizzazione di risorse idriche, nonché per lo
smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto";
- le parole "ovvero adottato e
trasmesso all’autorità competente per l’approvazione"
del primo comma e i commi secondo, terzo e quarto
dell’art. 4 della L.R. 11 marzo 1975, n. 19, recante
"Interventi per l’allestimento di nuovi parchi di
campeggio";
- l’art. 7 della L.R. 22 luglio
1978, n. 46, recante "Norme per l’attuazione del D.P.R.
24 luglio 1977 n. 616";
- le parole da "nonché la
Commissione" fino a "settore" del secondo comma
dell’art. 6 e le parole "sentita la C.R.T.A. nella
composizione di cui all’art. 5" del secondo comma
dell’art. 7 della L.R. 9 agosto 1979, n. 36, recante
"Ordinamento dei porti e degli approdi turistici della
toscana" e successive modificazioni;
- i commi primo e secondo, le
parole "Ai fini di cui al comma precedente" del comma
terzo e il comma quinto dell’art. 3 della L.R. 2
novembre 1979, n. 52, recante "Sub-delega ai comuni
delle funzioni amministrative riguardanti la protezione
delle bellezze naturali" e successive modificazioni;
- i comuni quarto e quinto
dell’art. 11 e l’art. 25 della L.R. 30 aprile 1980, n.
36, recante "Disciplina transitoria per la coltivazione
di cave e torbiere" e successive modificazioni;
- i commi quarto e settimo
dell’art. 5, le parole "sono adottati senza la
prescritta autorizzazione regionale e" del comma quinto,
il comma sesto e le parole "da parte della Regione" del
comma settimo dell’art. 7,