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Il Disciplinare
MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 novembre 2006
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini
«Morellino di Scansano», ed approvazione del relativo disciplinare di
produzione. Revoca della denominazione di origine controllata dei vini
«Morellino di Scansano». (GU n. 278 del 29-11-2006)
IL DIRETTORE GENERALE
della qualita' dei
prodotti agroalimentari
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle
denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il
quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di
riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e
integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 con il quale e'
stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Morellino
di Scansano» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e
successive modificazioni;
Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Morellino di Scansano intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e
garantita dei vini «Morellino di Scansano» gia' riconosciuta a denominazione di
origine controllata dei vini «Morellino di Scansano» con il decreto del
Presidente della Repubblica sopra richiamato;
Visto il parere favorevole della regione Toscana;
Visti i lavori e la documentazione della Commissione delegata per la regione
Toscana inerenti l'accertamento del «particolare pregio»;
Viste le risultanze della pubblica audizione tenutasi in Scansano (Grosseto) in
data 19 maggio 2006 a cui hanno partecipato rappresentanti di enti,
organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Morellino di Scansano» pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 157 del-l'8 luglio 2006;
Vista l'istanza presentata dalla societa' cooperativa «Le Chiantigiane» avverso
il parere del Comitato sopra citato, con la quale viene richiesta la modifica
dell'art. 5 comma 3, della proposta di disciplinare di produzione della
riconoscenda denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di
Scansano»;
Visto il parere negativo del Comitato sulla suddetta istanza espresso nella
riunione del 26 ottobre 2006;
Viste le note della Confagricoltura di Grosseto e del Consorzio tutela Morellino
di Scansano rispettivamente del 6 e 7 settembre 2006, con le quali e' stata
formulata richiesta a che i prodotti provenienti dalla vendemmia 2006 possano
essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita
dei vini «Morellino di Scansano»;
Considerato che all'art. 4, comma 5 - resa uva ettaro - del disciplinare di
produzione allegato al presente decreto e' prevista, per le uve in questione,
una riduzione di resa da 120 Q.li/ha a 90 Q.li/ha e che non e' quindi possibile
verificare, a posteriori, le effettive rese della campagna vendemmiale in corso;
Ritenuto pertanto non
doversi accogliere, per le motivazioni sopra richiamate, la suddetta richiesta
ma prevedere, per le produzioni provenienti dalla vendemmia 2006, la
commercializzazione dei prodotti in questione secondo le norme stabilite dal
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Morellino
di Scansano» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 e
successive modifiche;
Ritenuto, pertanto, di doversi procedere al riconoscimento della denominazione
di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano» ed
all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' al
parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. La denominazione
di origine controllata dei vini «Morellino di Scansano» riconosciuta con il
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 e successive
modificazioni, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e
garantita «Morellino di Scansano» ed e' approvato, nel testo annesso al presente
decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di
Scansano» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo
le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale
2007.
3. La denominazione di origine controllata dei vini «Morellino di Scansano» deve
intendersi revocata a decorrere dalla data prevista al comma 2 del presente
articolo, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2007,
i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di
Scansano», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base
ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di
produzione, sono tenuti ad effettuare ai
competenti Organismi territoriali - ai sensi della normativa vigente - la
denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi
all'apposito Albo.
2. I vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti della Denominazione di origine
controllata «Morellino di Scansano» di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 gennaio 1978 e successive modificazioni, ed aventi la base
ampelografica rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare
di produzione, devono intendersi iscritti al nuovo Albo dei vigneti dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano».
Art. 3.
1. I vini a denominazione di origine controllata «Morellino di Scansano» anche
con la specificazione riserva, provenienti dalla vendemmia 2006 e precedenti,
che alla data di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto, trovansi
gia' confezionati, in corso di confezionamento, o in fase di elaborazione e/o
invecchiamento, devono
essere commercializzati con la denominazione di origine controllata «Morellino
di Scansano» in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di
produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978
e successive modifiche.
2. Le ditte produttrici e imbottigliatrici che hanno in giacenza i vini di cui
al comma 1 del presente articolo, sono tenute a comunicare all'Ispettorato
centrale repressione frodi ed alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competenti per territorio, i quantitativi di prodotti giacenti
presso le stesse.
Art. 4.
1. Le ditte imbottigliatrici interessate ad ottenere la deroga
all'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Morellino di Scansano» al di fuori delle norme stabilite all'art. 5 del
disciplinare di produzione annesso al presente decreto possono formulare
richiesta secondo le modalita' prescritte da decreto ministeriale del 31 luglio
2003.
Art. 5.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita dei vini
«Morellino di Scansano» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 4 novembre 2006
Il direttore generale: La Torre
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «MORELLINO DI SCANSANO»
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano»
anche nella tipologia riserva e' riservata ai vini Rossi che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di
Scansano» anche nella tipologia riserva, devono essere ottenuti dalle uve
provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni:
Sangiovese: minimo 85 %.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera, non
aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Toscana, fino ad un massimo
del 15%.
Art. 3.
1. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere prodotte
all'interno della zona comprendente la fascia collinare della provincia di
Grosseto tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l'intero territorio
amministrativo del comune di Scansano e
parte dei territori comunali di Manciano, Magliano in Toscana, Grosseto,
Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna, nella provincia di Grosseto.
Tale zona e' cosi' delimitata: dall'incrocio dei confini comunali di Scansano,
Manciano e Roccalbegna, il limite segue verso nord il torrente Fiascone fino
alla Fattoria degli Usi, continua lungo la strada interna del Podere Marrucheta
nei pressi del Podere Montecchio, prosegue lungo la strada di Valle Zuccaia,
raggiunge il Fiume Albegna lo attraversa e continua sulla strada comunale
Fibbianello in comune di Semproniano a quota 470. Da qui volge ad est, incontra
la Strada provinciale della Follonata, continua per detta strada fino al
Santarello, quindi scende a sud e si inoltra nel comune di Manciano seguendo la
vecchia strada fino all'abitato di Poggio Capanne. Da questa localita' la linea
di delimitazione scende ancora a sud lungo la strada per Bagni di Saturnia, fino
ad incontrare nuovamente la strada provinciale
della Follonata che segue fino al fosso Stellata. Risale il corso di detto fosso
fino a quota 151, continua a sud per la strada Camporeccia fino all'abitato di
Poderi di Montemerano, attraversa la Strada Statale numero 323, continua,
deviando a sud-ovest, lungo la vecchia Strada Dogana e raggiunge la Fattoria
Cavallini. Per la strada dei Laschi arriva nuovamente al fiume Albegna in
corrispondenza della confluenza del Fosso Vivaio. A questo punto detta linea di
delimitazione segue il corso del fiume Albegna fino al guado della Mariannaccia
e, deviando ad ovest, entra nel comune di Magliano in Toscana, percorre la
strada di Colle di Lupo fino al
Molino Vecchio, risale a nord-ovest per la strada di S. Andrea al Civilesco,
ridiscende verso sud per la strada Magliano in Toscana-Barca del Grazi devia ad
ovest per la strada dell'Osa e prosegue lungo il limite comunale di Magliano in
Toscana fino ad incrociare la Strada Statale numero 1 Aurelia. Entrando nel
comune di Grosseto, la linea di delimitazione si identifica con detta Strada
Statale Aurelia fino al bivio di Scansano in localita' Spadino, prosegue per la
Strada Scansanese fino ad incontrare il limite amministrativo del comune di
Scansano in localita' Maiano seguendolo fino ad incontrare la strada Cinigianese;
continua lungo detta strada interessando il comune di Campagnatico, fino alla
Fattoria del Granaione; prosegue quindi ad est lungo la strada poderale del
Coppaio e Camposasso e si collega al limite comunale di Scansano in prossimita'
del Podere Repenti in agro di Baccinello, seguendolo fino all'incrocio dei
limiti comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna ove la linea di
delimitazione ha avuto inizio.
Art. 4.
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione
dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di
Scansano» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a
conferire alle uve ed al vino le
specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei
unicamente i terreni collinari di buona esposizione con esclusione di quelli di
fondo valle.
2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento (a spalliera, ad alberello e
similari) ed i sistemi di potatura debbono essere quelli tradizionalmente usati
e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
3. La densita' di impianto e reimpianto dei vigneti messi a dimora
successivamente alla data di pubblicazione del presente disciplinare, non deve
essere inferiore ai 4000 ceppi ad ettaro e la resa massima di uva ammessa non
deve essere superiore ai 90 q.li ad ettaro.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di
soccorso.
5. La resa massima di uva ammessa dei vigneti gia' esistenti per la produzione
dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di
Scansano» non deve essere superiore a q.li 90 per ettaro di coltura
specializzata e con una resa per ceppo non superiore a 3 kg. Fermo restando il
limite massimo sopra indicato, anche la resa per ettaro di vigneto in coltura
promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto
alla effettiva superficie coperta dalla vite.
6. In annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Morellino di Scansano» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche'
la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i
limiti uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La resa massima delle uve in
vino finito non deve esser superiore al 70. Qualora tale resa superi la
percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto
alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita per tutto il prodotto.
Art. 5.
1. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Morellino di
Scansano» e «Morellino di Scansano Riserva» un titolo alcolometrico volumico
minimo naturale di 12,00% vol. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche locali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
2. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento e di imbottigliamento
devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione, delimitata al
precedente art. 3.
3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di
Scansano», se destinato alla tipologia «Riserva», deve essere sottoposto ad un
periodo di invecchiamento non inferiore ad anni due, di cui almeno uno in botte
di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo
all'annata di produzione delle uve.
4. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» e «Morellino di Scansano
Riserva» deve figurare l'annata di produzione delle uve.
Art. 6.
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di
Scansano» anche nella tipologia Riserva, all'atto dell'immissione al consumo,
devono corrispondere alle seguenti caratteristiche: Colore rosso rubino,
tendente al granato con l'invecchiamento; Limpidezza: brillante; Odore:
profumato, etereo, intenso, gradevole, fine; Sapore: asciutto, caldo,
leggermente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%vol.,
per la tipologia Riserva 13,00%vol.; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto
non riduttore minimo: 24,0 g/l, per la tipologia Riserva 26,0 g/l. Entrambe le
tipologie, possono, talvolta, presentare eventuale sentore di legno.
2. E' facolta' del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali
di modificare con proprio decreto i minimi sopra indicati per l'acidita' totale
e l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
1. Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di
Scansano» e' vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine»,
«scelto», «selezionato» o simili.
2. E' altresi' vietato l'uso, in aggiunta alla denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano», di indicazioni
geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree e
localita' comprese nella zona delimitata di cui al precedente art. 3. E'
tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non tali da
trarre in inganno l'acquirente.
3. E' consentito l'utilizzo del termine Vigna secondo le norme vigenti.
4. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di
Scansano» Rosso, l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dal 1°
marzo dell'anno successivo alla vendemmia.
Art. 8.
1. I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in recipienti di
vetro del tipo «bordolese». Le tipologie dei contenitori nelle varie pezzature,
tappate secondo la normativa vigente, devono essere le seguenti:
lt. 0,100;
lt. 0,187;
lt. 0,285;
lt. 0,375;
lt. 0,500;
lt. 0,750;
lt. 1,000;
lt. 1,500;
lt. 3,000;
lt. 5,000.
Per contenitori di vetro con capacita' pari a lt. 0,250 e' ammesso l'utilizzo
del tappo a vite.
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