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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

 ANNO 2011


Il Comune di Scansano informa che con delibera del Consiglio Comunale n. 18/2011 sono state confermate le aliquote ICI per l’anno 2011 come segue:

 ALIQUOTE

  • 5,50 per mille, per l’unità immobiliare adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE e per le sue PERTINENZE;

 

  • 7,00 per mille, (aliquota ordinaria) per tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili;

 

  • 4,50 per mille, per immobili dati in affitto a cittadini residenti a titolo di abitazione principale con contratto abitativo ad uso non transitorio.

         

          DETRAZIONE per l'abitazione principale e sue pertinenze €. 134,28 

si ricorda che a seguito dell'art.1 D.L. 93/2008 (convertito in legge n.126/2008) i fabbricati (ad eccezione di quelli accatastati in cat. A1, A8, A9) adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. e le relative pertinenze, sono esclusi dall'imposta.

 

Sono equiparate alla abitazione principale e quindi esenti dall'imposta (legge 126/2008), le seguenti unità immobiliari:

 

1. Abitazioni concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti in linea retta o collaterale che vi abbiano residenza anagrafica, limitatamente ad un solo immobile per ciascun nucleo familiare.

 

2. Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che tali unità immobiliari non risultino locate.

 

 

IL NUMERO DI C.C.P. E’  88771753 INTESTATO A    EQUITALIA GERIT SPA SCANSANO-GR-ICI

 

Scadenze dei versamenti: acconto entro 16/6/2011- saldo dal 1/12 al 16/12/2011

 

L’Ufficio Tributi è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ai numeri telefonici 0564/509408 e 0564/509409 e negli orari di ricevimento al pubblico (martedì e venerdì 10,00 – 13,00 e giovedì 15,00 – 17,00).

                                    


DICHIARAZIONE ICI

 

Deve essere presentata la dichiarazione ICI per l’anno 2010 nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto, attengono a riduzioni d’imposta ( es. se un immobile diventa abitazione principale ) e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte del Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Non deve essere presentata la dichiarazione ICI per l’anno 2010 quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche, relative alla disciplina del modello unico informatico (MUI) ossia il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

modello per dichiarazione ICI  -  istruzioni per compilare la dichiarazione

 

 La risol. n.12/df del 5.6.2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa all'I.C.I. sull'abitazione principale