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REGOLAMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DEI FUNGHIL’attività di raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei nella Regione Toscana è disciplinata dalla Legge Regionale 22 marzo 1999, n. 16, nel testo coordinato con la Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 68. Sono incaricati dell’accertamento e della contestazione delle infrazioni alla citata legge, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, il nucleo antisofisticazione ed il nucleo sanità dell’Arma dei Carabinieri, gli organi di polizia amministrativa provinciale, gli organi di polizia urbana e rurale, gli organi di vigilanza ed ispezione delle Aziende USL, le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, il personale in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria, le guardie ambientali volontarie. L’AUTORIZZAZIONE Non viene rilasciato alcun tesserino e la ricevuta relativa al versamento effettuato alla tesoreria del Comune di residenza sostituisce l’autorizzazione. Durante la raccolta dei funghi, è necessario essere muniti di idoneo documento di riconoscimento e della ricevuta del versamento effettuato alla tesoreria del Comune di residenza. Il versamento alla tesoreria del Comune di Scansano può essere effettuato: • direttamente alla Tesoreria Comunale, presso la Banca Toscana – Agenzia di Scansano; • sul Conto Corrente Postale n. 13020581 intestato al Comune di Scansano – Servizio Tesoreria. In tutte le parti che compongono il bollettino di versamento, devono essere indicati: • l’importo; • la causale: Autorizzazione raccolta funghi L.R. 16/99; • il tipo di autorizzazione: Personale 6 mesi; Personale 1 anno; Personale 3 anni; Turistica 1 giorno; Turistica 7 giorni; • il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza del raccoglitore cui si riferisce. Nel caso di versamento effettuato da chi esercita la potestà genitoriale per conto di minori che hanno compiuto i quattordici anni, nel bollettino dovranno essere riportate le generalità del minore. I minori che non hanno compiuto i quattordici anni, possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne munita di autorizzazione. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito al titolare dell’autorizzazione. NON OCCORRE L’AUTORIZZAZIONE a) per la raccolta, da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei fondi medesimi e senza limiti di quantità; b) per la raccolta, da parte dei residenti nel Comune di Scansano, su tutto il territorio comunale, con i limiti di quantità giornaliera di sei chilogrammi; c) per la raccolta, su tutto il territorio comunale, da parte di soggetti non residenti, purché proprietari di territori boscati con superficie pari o superiore a cinque ettari situati nel Comune di Scansano e che consentano, sugli stessi fondi, il libero accesso agli altri raccoglitori. In tal caso si applicano i limiti di quantità giornaliera di sei chilogrammi; L’AUTORIZZAZIONE PERSONALE È valida su tutto il territorio regionale e consente ai residenti nella Regione Toscana di raccogliere i funghi al di fuori del Comune di residenza, per una quantità giornaliera massima di tre chilogrammi. La possono ottenere i residenti nel Comune di Scansano che abbiano compiuto i quattordici anni, ai seguenti costi: • per sei mesi € ….. 6,46 • per un anno € … 12,91 • per tre anni € … 30,99 L’AUTORIZZAZIONE TURISTICA Deve essere utilizzata da coloro che non sono residenti nella Regione Toscana e consente la raccoltadi una quantità massima giornaliera di tre chilogrammi. È valida sul territorio del Comune di Scansano, e dei Comuni con esso confinanti (Campagnatico, Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano e Roccalbegna), per un giorno o per sette giorni, anche non consecutivi, fruibili a scelta del titolare entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il versamento. Le date dei giorni prescelti sono annotate sul retro della ricevuta del versamento, da parte del titolare, prima dell’inizio della raccolta. La possono ottenere coloro che abbiano compiuto i quattordici anni, ai seguenti costi: • per un giorno ……………………………… € …. 3,62 • per sette giorni ( anche non consecutivi ) € …12,91 OCCORRE INOLTRE RICORDARE La raccolta dei funghi è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito l’accesso e non sia, in alcun modo, riservata la raccolta dei funghi stessi. Può essere esercitata solo nelle ore diurne. Nella raccolta è vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a rete, areati ed idonei a garantire la diffusione delle spore. È vietato l’uso di sacchetti o buste in plastica. |
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